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Adeguamento ambienti di lavoro e acquisto dei Dpi

Circolare n. 25/2020

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi)

Gentile Cliente

Nella giornata di venerdì, 10 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento e una circolare che chiariscono le modalità per usufruire dei crediti d’imposta in oggetto. Per poter usufruire dei crediti sarà necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute che prevedono di sostenere fino al 31/12/2020. La comunicazione potrà avvenire con modulo telematico o tramite servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia ed è vincolante per l’utilizzo del credito.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per chi:

È previsto per tutte le attività aperte al pubblico (si allega tabella con codici Ateco compresi) che hanno avuto necessità di effettuare degli adeguamenti per la riapertura in sicurezza. Non c’è distinzione riguardo al regime fiscale adottato quindi il credito spetta anche ai soggetti in regime forfetario, ai soggetti in regime di vantaggio e agli imprenditori e le imprese agricole.

Per cosa:

Spese per gli interventi e investimenti necessari al rispetto delle normative e/o linee guida per la riapertura, tra cui:

  • Adeguamenti edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • Acquisto di arredi di sicurezza
  • Investimenti per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (termoscanner)
  • Investimenti in tecnologie per permettere ai lavoratori (soci, dipendenti e collaboratori) di operare in sicurezza (Programmi software, sistemi di videoconferenza, investimenti per permettere lo smart-working)

La comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere inviata dal 20/07/2020 al 30/11/2021. Nel periodo si può rettificare la comunicazione inviata o rinunciarci.
Il credito spettante per il 60% delle spese ammissibili comunicate sostenute nel 2020 per un massimo di € 48.000 (€ 80.000 di spesa).

SI considerano tutte le spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Per chi opera in regime di contabilità ordinaria si utilizza il criterio di competenza per il calcolo delle spese indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Per tutti gli altri (contabilità semplificata o regimi agevolati) si utilizza il criterio di cassa quindi faranno fede solo i pagamenti effettuati nel 2020.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sull’imponibile al lordo di eventuale IVA indetraibile.

Il credito d’imposta si potrà:

  • Utilizzare in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla ricevuta di corretta comunicazione e comunque solo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
  • Cedere entro il 31/12/2021 anche parzialmente ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. La cessione può avvenire dal 1/10/2020 previa comunicazione, altrimenti per le comunicazioni inviate dal 30/092020 dal giorno lavorativo successivo alla ricevuta di corretta comunicazione.

Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei Dpi

Per chi:

È riconosciuto a tutti i soggetti esercenti abitualmente attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali compresi gli enti del Terzo.

Per cosa:

Il credito spetta per:

  • Spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati con certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli vigenti. Se l’impresa è operante nel settore può considerare anche il lavoro svolto dai propri dipendenti per la sanificazione dei propri ambienti lavorativi “spesando” le ore impiegate dagli stessi e i prodotti utilizzati. Sono comprese anche le spese erano già previste ante covid-19 se già necessarie ai fini dell’attività lavorativa (studi medici, estetici…).
  • Acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi alla normativa europea) volti a proteggere da contagio e diffusione del virus.
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • Acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, barriere e pannelli protettivi).

Come:

La comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere inviata dal 20/07/2020 al 07/09/2020. Nel periodo si può rettificare la comunicazione inviata o rinunciarci.
Al momento il credito spettante per il 60% delle spese ammissibili comunicate sostenute nel 2020 per un massimo di € 60.000 per beneficiario (€ 100.000 di spesa). L’Agenzia delle Entrate entro l’11.09.2020 emanerà un provvedimento che, se si sforerà il tetto massimo previsto pari a 200 milioni di richieste pervenute, prevedrà una riduzione della percentuale prevista. Se invece il tetto non dovesse essere superato si manterrà il 60%.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sarà possibile utilizzare il credito in compensazione. SI considerano tutte le spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020, perché siano ammissibili le spese è necessario essere in possesso della certificazione di conformità. Per chi opera in regime di contabilità ordinaria si utilizza il criterio di competenza per il calcolo delle spese indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per tutti gli altri (contabilità semplificata o regimi agevolati) si utilizza il criterio di cassa quindi faranno fede solo i pagamenti effettuati nel 2020.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sull’imponibile al lordo di eventuale IVA indetraibile.

Il credito d’imposta si potrà:

  • Utilizzare in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  • Utilizzare in compensazione nella dichiarazione 2021 redditi 2020 o negli esercizi successivi ma non chiesto a rimborso;
  • Cedere entro il 31/12/2021 anche parzialmente ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Lo studio rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Studio CS professionisti associati

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